la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Consiglio di amministrazione
 
   1.  L'art.  41  della  legge  provinciale 6 settembre 1976, n. 41,
modificato dall'art. 2 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44,
e' sostituito dal seguente:
   "1. L'ufficio e' retto da un Consiglio di amministrazione nominato
dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura  provinciale
ed e' composto:
     a) dall'assessore per il turismo che ne assume la presidenza;
     b) dai presidenti dei comitati comprensoriali per il turismo;
     c)  dal  presidente  dell'azienda  di  soggiorno  e  turismo  di
Bolzano;
     d)  dal  presidente dell'unione albergatori e pubblici esercenti
dell'Alto Adige;
     e)   dal   presidente   della   federazione   provinciale  delle
organizzazioni turistiche;
     f)   dal   presidente   dell'associazione   degli  affittacamere
dell'Alto Adige;
     g)  dal  presidente  dell'associazione  direttori enti turistici
dell'Alto Adige;
     h)  da due a quattro esperti proposti dall'Assessore al turismo.
    2.  Partecipa  alle  riunioni,  con voto consultivo, il direttore
dell'ufficio che, in caso di assenza o impedimento dell'assessore per
il  turismo, assume la presidenza del consiglio con voto deliberante.
Funge da segretario un dipendente dell'ufficio.
    3.   La   composizione  del  consiglio  di  amministrazione  deve
adeguarsi alla consistenza  dei  gruppi  linguistici  risultante  dal
censimento.
    4.  Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della
maggioranza dei membri. Il Consiglio stesso decide a maggioranza  dei
presenti.
     5.  Ai membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti,
in quanto spettino,  i  compensi  previsti  dalla  vigente  normativa
provinciale".