la seguente legge: Art. 1. Consiglio di amministrazione 1. L'art. 41 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, e' sostituito dal seguente: "1. L'ufficio e' retto da un Consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed e' composto: a) dall'assessore per il turismo che ne assume la presidenza; b) dai presidenti dei comitati comprensoriali per il turismo; c) dal presidente dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano; d) dal presidente dell'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige; e) dal presidente della federazione provinciale delle organizzazioni turistiche; f) dal presidente dell'associazione degli affittacamere dell'Alto Adige; g) dal presidente dell'associazione direttori enti turistici dell'Alto Adige; h) da due a quattro esperti proposti dall'Assessore al turismo. 2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio che, in caso di assenza o impedimento dell'assessore per il turismo, assume la presidenza del consiglio con voto deliberante. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio. 3. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dal censimento. 4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio stesso decide a maggioranza dei presenti. 5. Ai membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale".