la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto
1975, n. 46, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
   "4.  Sono ammessi al contributo di cui al primo comma, lettera a),
anche gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione o manutenzione
straordinaria  delle  opere  edili  o  di  parti elettromeccaniche di
impianti esistenti, resi obbligatori in base alla vigente normativa o
ritenuti   necessari   per   aumentare   la  sicurezza  e  migliorare
l'efficienza,  e  nel  rispetto  dei  limiti  dei   costi   in   essa
contemplati".