la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: "4. Sono ammessi al contributo di cui al primo comma, lettera a), anche gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle opere edili o di parti elettromeccaniche di impianti esistenti, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessari per aumentare la sicurezza e migliorare l'efficienza, e nel rispetto dei limiti dei costi in essa contemplati".