la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e aggiunto il seguente comma: 3. Ai servizi svolti con impianti fissi di concessione statale si applica al momento del trasferimento delle competenze alla Provincia Autonoma di Bolzano, la presente legge. Agli altri servizi svolti con impianti funiviari che collegano localita stabilmente abitate e che sono iscritti in un apposito elenco approvato con decreto dell'Assessore provinciale competente si applicano gli articoli 4, 12, 13, 14 la maggiorazione di introito prevista al comma 2, lettera b), dello stesso art. 14, l'art. 15 - limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico - e l'art. 16. Con decreto dell'Assessore provinciale competente sono stabilite, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e la determinazione dei passeggeri-chilometro.