la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  1  della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e
aggiunto il seguente comma:
    3. Ai servizi svolti con impianti fissi di concessione statale si
applica al momento del trasferimento delle competenze alla  Provincia
Autonoma di Bolzano, la presente legge. Agli altri servizi svolti con
impianti funiviari che collegano localita stabilmente abitate  e  che
sono   iscritti   in   un   apposito  elenco  approvato  con  decreto
dell'Assessore provinciale competente si applicano  gli  articoli  4,
12,  13, 14 la maggiorazione di introito prevista al comma 2, lettera
b), dello stesso art. 14, l'art. 15 -  limitatamente  alle  spese  di
investimento   necessarie   per   il   rilevamento   dei   passeggeri
trasportati,  per  l'emissione  di  documenti  di   viaggio   e   per
l'informazione  al pubblico - e l'art. 16. Con decreto dell'Assessore
provinciale competente sono stabilite, in base a criteri  parametrici
che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli
impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle  tariffe
di trasporto e la determinazione dei passeggeri-chilometro.