del 30 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua
difesa anche dall'inquinamento acustico, e' vietato, nell'ambito  dei
parchi  e  delle  riserve  di  caccia  ricadenti nel territorio della
regione autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il  decollo  di
velivoli  a  motore.  Nello stesso ambito e' parimenti vietato, per i
velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a mt. 500 dal  suolo.
   2.  Analoghi  divieti vigono nel restante territorio della Regione
per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1500 s.l.m., con
l'eccezione  delle  aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui
al successivo articolo 2, comma uno e delle aviosuperfici di  base  e
di   recupero  debitamente  autorizzate  dai  Comuni  competenti  per
territorio e da questi segnalate alla Regione.
   3.  Il  divieto  non  si  applica ai servizi di trasporto di cose:
anche  per  tali  servizi  e'  peraltro  prescritta   la   preventiva
segnalazione   dei   voli   da  effettuare  alle  stazioni  forestali
competenti per territorio.
   4.  La  disciplina  stabilita  dalla presente legge non si applica
alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali,
alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli
autorizzati dal Presidente  della  Giunta  regionale  per  motivi  di
studio,   ricerca,   documentazione   o   per  altre  cause  comunque
riconosciute di pubblica utilita'.
   5.  La  stessa  disciplina  non  si  applica  altresi'  per quanto
concerne lo  svolgimento  delle  attivita'  didattico-sportive  e  di
allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il
trasporto  turisti  e  sciatori  da  parte  dell'Aeroclub  stesso  e'
soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.