del 30 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, e' vietato, nell'ambito dei parchi e delle riserve di caccia ricadenti nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo di velivoli a motore. Nello stesso ambito e' parimenti vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a mt. 500 dal suolo. 2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1500 s.l.m., con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma uno e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione. 3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi e' peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio. 4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilita'. 5. La stessa disciplina non si applica altresi' per quanto concerne lo svolgimento delle attivita' didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso e' soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.