le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
 
   Il quarto comma dell'art. 1 (Settori d'intervento) del regolamento
regionale 8 aprile 1986, n. 1 e' cosi' sostituito:
   "Sono  ammissibili  a  finanziamento  gli  interventi  di recupero
primario e secondario su edifici ubicati in zona A o zone di recupero
assimilate,  individuate nei piani regolatori generali o di strumenti
urbanistici analoghi, approvati o deliberati dagli Enti competenti, a
condizione  che  i  fabbricati  oggetto della richiesta di mutuo, non
siano  classificati  e/o  riconosciuti  secondo  le   norme   vigenti
d'interesse  storico  artistico.  Gli interventi di recupero primario
ubicati in zona A o similare devono essere assentiti dal  Comune  con
rilascio di apposita concessione edilizia. Gli interventi di recupero
secondario dovranno essere accompagnati da  specifica  autorizzazione
del Comune".