le seguenti norme regolamentari: Art. 1. Il quarto comma dell'art. 1 (Settori d'intervento) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1 e' cosi' sostituito: "Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero primario e secondario su edifici ubicati in zona A o zone di recupero assimilate, individuate nei piani regolatori generali o di strumenti urbanistici analoghi, approvati o deliberati dagli Enti competenti, a condizione che i fabbricati oggetto della richiesta di mutuo, non siano classificati e/o riconosciuti secondo le norme vigenti d'interesse storico artistico. Gli interventi di recupero primario ubicati in zona A o similare devono essere assentiti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia. Gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune".