la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre
1982, n. 93 e successive modificazioni  ed  integrazioni  concernente
norme  in  materia  di  servizi  a  favore  delle  persone anziane ed
inabili, e' autorizzata per  l'anno  1988  l'ulteriore  spesa  di  L.
7.305.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sui  seguenti  capitoli  del  biancio  di  previsione  della
Regione per l'anno 1988:
    quanto a L. 6.994.000.000 sul cap. 22805;
    quanto a L. 311.000.000 sul cap. 22820.
   3.  Alla  copertura  del  maggiore  onere  di  L. 7.305.000.000 si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al  cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese
per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti)  della  parte
spesa  del  bilancio  di  previsione  della  Regione  per l'anno 1988
utilizzando    l'intera    disponibilita'    residua    sull'apposito
accantonamento previstito dall'allegato n. 8 al bilancio stesso.