la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, e' autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di L. 7.305.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sui seguenti capitoli del biancio di previsione della Regione per l'anno 1988: quanto a L. 6.994.000.000 sul cap. 22805; quanto a L. 311.000.000 sul cap. 22820. 3. Alla copertura del maggiore onere di L. 7.305.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 utilizzando l'intera disponibilita' residua sull'apposito accantonamento previstito dall'allegato n. 8 al bilancio stesso.