la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1984, n. 17 concernente interventi assistenziali a favore di minori, e' autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di L. 900.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera': quanto a L. 325.000.000 sul cap. 41900; quanto a L. 350.000.000 sul cap. 41950; quanto a L. 225.000.000 sul cap. 41905. del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988. 3. Alla copertura della maggiore spesa di L. 900.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.