la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1984,
n. 17 concernente interventi assistenziali a  favore  di  minori,  e'
autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di L. 900.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera':
    quanto a L. 325.000.000 sul cap. 41900;
    quanto a L. 350.000.000 sul cap. 41950;
    quanto a L. 225.000.000 sul cap. 41905.
del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.
   3.  Alla  copertura  della  maggiore  spesa  di  L. 900.000.000 si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al cap. 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese
per l'adempimento di  funzioni  normali,  spese  correnti)  a  valere
sull'apposito  accantonamento  previsto all'allegato n. 8 al bilancio
stesso.