la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, e successive modificazioni, concernente "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa", e' autorizzata, limitatamente all'esercizio 1988, la spesa di lire 4.900.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul cap. 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.