la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n.
83,  e  successive   modificazioni,   concernente   "Concessione   di
contributi  per  la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di
discesa", e' autorizzata, limitatamente all'esercizio 1988, la  spesa
di lire 4.900.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul cap. 37505 del bilancio di previsione della Regione  per
l'anno 1988.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al  cap. 50100 (Fondo globale per il finanziamento di spese
per ulteriori programmi di  sviluppo  -  spese  correnti",  a  valere
sull'apposito  accantonamento  previsto  all'allegato  n.  8  - punto
2.2.2. -  settore  2:  sviluppo  economico)  della  parte  spesa  del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.