la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) e' autorizzata, limitatamente all'esercizio 1988 la spesa di lire 1600 milioni, il cui onere gravera', quanto a lire 1000 milioni, sul cap. 37350, e quanto a lire 600 milioni, sul cap. 37360 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso.