la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2
e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   concernente   la
concessione   di   provvidenze   per   l'incremento   del  patrimonio
alpinistico  (rifugi  e   altre   opere   alpine)   e'   autorizzata,
limitatamente  all'esercizio  1988  la spesa di lire 1600 milioni, il
cui onere gravera', quanto a lire 1000 milioni,  sul  cap.  37350,  e
quanto  a  lire  600  milioni,  sul  cap. 37360 della parte spesa del
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988.
   2.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al comma precedente si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al cap. 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese
per ulteriori programmi di sviluppo -  spese  d'investimento")  della
parte  spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988
a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8  del
bilancio stesso.