la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Sottoscrizione di capitale azionario di societa' di funivie e seggiovie locali e di altre societa' aventi per fine iniziative di interesse turistico locale", e' autorizzata, limitatamente all'anno 1988, la maggiore spesa di L. 2.000.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - Settore 2: sviluppo economico - del bilancio di previsione per l'anno 1988.