la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10,
e    successive    modificazioni    e    integrazioni,    concernente
"Sottoscrizione  di  capitale  azionario  di  societa'  di  funivie e
seggiovie locali e di altre societa' aventi per  fine  iniziative  di
interesse  turistico  locale", e' autorizzata, limitatamente all'anno
1988, la maggiore spesa di L. 2.000.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione  per
l'anno 1988.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dallo  stanziamento
iscritto  al  cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese
per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere
sull'apposito  accantonamento previsto all'allegato n. 8 - Settore 2:
sviluppo economico - del bilancio di previsione per l'anno 1988.