la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 18 della
legge regionale 11 agosto 1975, n. 39,  e  successive  modificazioni,
concernente  "Ordinamento  delle  guide  e  aspiranti guide alpine in
Valle  d'Aosta",  e'  autorizzata  la  maggiore  spesa  annua  di  L.
140.000.000,  il cui onere gravera' sui capitoli 37250, 37300 e 37400
del bilancio preventivo della  Regione  per  l'esercizio  finanziario
1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni
successivi.