la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente "Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta", e' autorizzata la maggiore spesa annua di L. 140.000.000, il cui onere gravera' sui capitoli 37250, 37300 e 37400 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.