la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 e' aggiunto il seguente art. 15- bis: "Art. 15- bis) - Opere ammesse all'erogazione di contributi regionali. 1. Finche' lo Stato con propria legge non provveda ad ammettere alla concessione di contributi anche la costruzione, il potenziamento o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3000 kW finanziati tramite la locazione finanziaria, la Regione puo' concedere contributi concernenti gli impianti anzidetti in tal guisa finanziati. 2. I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale. 3. I contributi di cui al primo comma potranno essere concessi nella misura massima del 30% del costo globale del leasing".