la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art. 15 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 e'
aggiunto il seguente art. 15- bis:
   "Art.  15-  bis)  -  Opere  ammesse  all'erogazione  di contributi
regionali.
   1.  Finche'  lo  Stato con propria legge non provveda ad ammettere
alla concessione di contributi anche la costruzione, il potenziamento
o  la  riattivazione  di  impianti idroelettrici con potenza nominale
media fino a 3000 kW finanziati tramite la locazione finanziaria,  la
Regione  puo' concedere contributi concernenti gli impianti anzidetti
in tal guisa finanziati.
   2.  I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.
   3.  I  contributi  di  cui al primo comma potranno essere concessi
nella misura massima del 30% del costo globale del leasing".