la seguente legge: Art. 1 1. Per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n 16, concernente "Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo escursionistico", e' autorizzata, limitatamente all'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di lire 500 milioni. L'onere di cui al comma precedente gravera' sul cap. 37195 ("Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico") del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.