la seguente legge:
 
                                Art. 1
 
   1.  Per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n 16,
concernente "Interventi per  il  recupero  e  la  valorizzazione  dei
sentieri  di montagna in funzione dello sviluppo escursionistico", e'
autorizzata,  limitatamente  all'esercizio   finanziario   1988,   la
maggiore spesa di lire 500 milioni.
   L'onere  di  cui  al  comma  precedente  gravera'  sul  cap. 37195
("Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero  e
la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo
del  turismo  escursionistico")  del  bilancio  di  previsione  della
Regione per l'anno in corso.