la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  quarto  comma  dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto
1984, n. 46 e' cosi' sostituito:
   "4)  Per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze
derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita. E'  fatta  salva
la norma di cui all'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426".