la seguente legge: Art. 1. 1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 e' cosi' sostituito: "4) Per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita. E' fatta salva la norma di cui all'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426".