la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Modifiche all'art. 46 (tessera e libera circolazione) della legge
   regionale  15  luglio  1982,  n.  32,  concernente  norme  per  la
   disciplina dei servizi di trasporto collettivo.
   1.  I  primi  cinque  commi  dell'art. 46 della legge regionale 15
luglio 1982, n. 32, gia' modificati dall'articolo unico  dalla  legge
regionale 23 giugno 1983, n. 64, sono sostituiti dai seguenti:
   "Ai   concessionari  e'  fatto  divieto  di  rilasciare  biglietti
gratutiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee
da essi gestite.
   I  biglietti  e le tessere gia' rilasciati al di fuori dei casi di
cui ai successivi commi cessano di  avere  validita'  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
   Anno  titolo  a  fruire  della  libera circolazione sui veicoli di
linea:
     a)   i   funzionari   del   Servizio  trasporti  del  competente
Assessorato regionale ai trasporti e i funzionari della M.C.T.C.  per
l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;
     b)  gli appartenenti alle forze di Polizia (Carabinieri e Agenti
di P.S.) in divisa e  nello  svolgimento  del  Servizio  di  pubblica
sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;
     c)   i  guardafili  telegrafici  od  altri  agenti  del  Circolo
costruzioni telefrafiche e telefoniche, muniti del libretto mod.  16.
   Viaggiano  gratuitamente  i portatori di handicaps con invalidita'
legalmente  riconosciuta  almeno  pari  all'80%,  i  non  vedenti,  i
sordomuti,  i  rispettivi  accompagnatori,  le persone con piu' di 65
anni di eta', residenti in Valle d'Aosta, nonche' i giovani  di  leva
che  effettuano  il  servizio  militare e il servizio civile in Valle
d'Aosta.
   Il diritto a viaggiare gratuitamente e' attestato dalla Regione.
   Le  persone con piu' di anni 60 di eta' residenti in Valle d'Aosta
accedono ai servizi di trasporto pubblico  con  biglietti  a  tariffa
pari  alla  meta'  di  quella  ordinaria,  ottenibili  con  le stesse
modalita' (buoni di viaggio e tessera  individuale)  previste  per  i
soggetti di cui al quarto comma.
   La  Giunta  regionale  puo'  autorizzare l'applicazione di tariffe
agevolate per altre categorie di persone invalide e/o anziane.