la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  disponibilita' finanziarie derivanti dalla legge regionale
30 dicembre 1985, n. 88,  sono  utilizzate,  fino  al  limite  di  30
miliardi,  per  l'acquisto  di  immobili  da  destinare al patrimonio
dell'ente regione, attualmente di proprieta' della S.p.a. Deltacogne.
   2.   La   societa'   finanziaria   regionale  Finaosta  S.p.a.  e'
autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della  legge  regionale  18  giugno
1982,  n.  16, ad intervenire nell'atto di compravendita e a erogare,
per  ordine  e  conto  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,   il
corrispettivo dei beni acquistati.