la seguente legge: Art. 1. 1. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88, sono utilizzate, fino al limite di 30 miliardi, per l'acquisto di immobili da destinare al patrimonio dell'ente regione, attualmente di proprieta' della S.p.a. Deltacogne. 2. La societa' finanziaria regionale Finaosta S.p.a. e' autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1982, n. 16, ad intervenire nell'atto di compravendita e a erogare, per ordine e conto della regione autonoma Valle d'Aosta, il corrispettivo dei beni acquistati.