la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  nell'utilizzo  dei  contributi ad essa assegnati
dall'ENEL ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della  legge
10  gennaio 1983 n. 8, promuove investimenti finalizzati in ordine di
priorita':
    a)  alla  tutela  ed  al  risanamento  ambientale  del territorio
interessato  dall'insediamento  della  centrale   termoelettrica   di
Vado-Quiliano;
    b)  allo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  ed  alternative di
energia;
    c) al contenimento dei consumi energetici.