la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'utilizzo dei contributi ad essa assegnati dall'ENEL ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983 n. 8, promuove investimenti finalizzati in ordine di priorita': a) alla tutela ed al risanamento ambientale del territorio interessato dall'insediamento della centrale termoelettrica di Vado-Quiliano; b) allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed alternative di energia; c) al contenimento dei consumi energetici.