la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Finalita', obiettivi e principi della legge
 
   1. La regione Liguria, in attuazione dei principi costituzionali e
dell'art. 4 dello Statuto, al fine di concorrere  alla  realizzazione
di  un  organico  sistema  di sicurezza sociale, volto a promuovere e
mantenere il benessere della popolazione,  riordina  le  funzioni  di
assistenza  sociale, attraverso la programmazione, l'organizzazione e
la riqualificazione degli interventi sociali.
   2.  Al  fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti
al  pieno  sviluppo  della  personalita'  nell'ambito  dei   rapporti
familiari  e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di
vita, alla promozione al mantanimento o al recupero del benessere, il
sistema dei servizi sociali persegue i seguenti obiettivi generali:
    a) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa
dei soggetti,  della  famiglia  e  delle  comunita'  interessate,  in
collegamento  con  i  servizi  sanitari  ed in collaborazione con gli
altri servizi preposti all'educazione e al lavoro, le cause di ordine
economico,  psicologico, culturale, ambientale e sociale, che possono
provocare situazioni di bisogno o  fenomeni  di  emarginazione  dagli
ambienti di vita, di studio e di lavoro;
    b) assicurare la fruibilita' delle strutture, dei servizi e delle
prestazioni sociali secondo modalita' che garantiscano la liberta' di
scelta   e   la   dignita'  personale,  realizzino  l'uguaglianza  di
trattamento ed  il  rispetto  della  specificita'  delle  esigenze  e
consentano il diritto di scelta per gli utenti;
     c)  agire  a  sostegno della famiglia, garantendo in particolare
modo ai soggetti in difficolta', ove possibile, la  permanenza  o  il
rientro  nel  proprio  ambiente  familiare  e  sociale ed il positivo
inserimento in esso;
    d)  agire  a  tutela  dei  soggetti  non autosufficienti privi di
famiglia o la  cui  famiglia  sia  nel'impossibilita'  o  inidonea  a
provvedere,  promuovendo  nei  loro  confronti  le  forme  di  tutela
giuridica previste dalla legge e  realizzando  o  favorendo  il  loro
inserimento   in  famiglie,  nuclei  di  tipo  familiare  o  ambienti
comunitari idonei e liberamente scelti;
    e)  promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di
provvedere a se stessi quando manchino  o  di  fatto  non  provvedano
coloro cui la legge attribuisce tale compito;
    f)  promuovere  la  piu'  ampia aggregazione della collettivita',
atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause  generatrici  del
disagio giovanile.
   3. In conformita' all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione e'
garantita la liberta' per i singoli, le associazioni, le  fondazioni,
le  cooperative  ed  altre istituzioni, dotate o meno di personalita'
giuridica, di svolgere attivita' sociale nel rispetto delle  norme  e
dei requisiti previsti dalla legge.