la seguente legge: Art. 1. Finalita', obiettivi e principi della legge 1. La regione Liguria, in attuazione dei principi costituzionali e dell'art. 4 dello Statuto, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale, volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione, riordina le funzioni di assistenza sociale, attraverso la programmazione, l'organizzazione e la riqualificazione degli interventi sociali. 2. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalita' nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione al mantanimento o al recupero del benessere, il sistema dei servizi sociali persegue i seguenti obiettivi generali: a) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, della famiglia e delle comunita' interessate, in collegamento con i servizi sanitari ed in collaborazione con gli altri servizi preposti all'educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale, che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro; b) assicurare la fruibilita' delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalita' che garantiscano la liberta' di scelta e la dignita' personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificita' delle esigenze e consentano il diritto di scelta per gli utenti; c) agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolare modo ai soggetti in difficolta', ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale ed il positivo inserimento in esso; d) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia nel'impossibilita' o inidonea a provvedere, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei e liberamente scelti; e) promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito; f) promuovere la piu' ampia aggregazione della collettivita', atta ad individuare, prevenire e rimuovere le cause generatrici del disagio giovanile. 3. In conformita' all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione e' garantita la liberta' per i singoli, le associazioni, le fondazioni, le cooperative ed altre istituzioni, dotate o meno di personalita' giuridica, di svolgere attivita' sociale nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge.