la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  al fine di fronteggiare situazioni di particolare
necessita'  concede  contributi  straordinari   per   l'acquisto   di
apparecchi  di  potabilizzazione  da  parte dei Comuni che provvedono
direttamente   alla   installazione,   al   funzionamento   ed   alla
manutenzione degli stessi.