(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 29
                         del 20 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
 
   1.  Ferme  restando le funzioni amministrative gia' delegate dalla
legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, sono delegate alle province le
ulteriori  funzioni amministrative di competenza della Regione per le
zone non classificate sismiche in materia di costruzioni edilizie  di
cui  alla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  con l'esclusione delle
funzioni amministrative relative agli abitati da consolidare  di  cui
agli articoli 2 e 13 della madesima legge.