(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 29 del 20 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ferme restando le funzioni amministrative gia' delegate dalla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, sono delegate alle province le ulteriori funzioni amministrative di competenza della Regione per le zone non classificate sismiche in materia di costruzioni edilizie di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, con l'esclusione delle funzioni amministrative relative agli abitati da consolidare di cui agli articoli 2 e 13 della madesima legge.