la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Liguria  promuove  interventi  rivolti a favorire
l'occupazione delle persone che a  causa  di  particolari  condizioni
personali  e  sociali  di  svantaggio  e  di emarginazione incontrano
maggiori difficolta' nell'inserimento lavorativo.