la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  nei  limiti  e  con  le modalita' previste dalla
presente legge, presta all'Istituto autonomo per le case popolari  di
Genova garanzia fidejussoria al fine di consentire l'acquisizione dei
finanziamenti necessari al risanamento economico/finanziario  secondo
le  linee del piano pluriennale di risanamento proposto dall'Istituto
stesso  ed  approvato   dalla   Regione,   nonche'   dei   successivi
aggiornamenti.