la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nei limiti e con le modalita' previste dalla presente legge, presta all'Istituto autonomo per le case popolari di Genova garanzia fidejussoria al fine di consentire l'acquisizione dei finanziamenti necessari al risanamento economico/finanziario secondo le linee del piano pluriennale di risanamento proposto dall'Istituto stesso ed approvato dalla Regione, nonche' dei successivi aggiornamenti.