la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Nell'art.  45  della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 le
parole "per  raggiunti  limiti  di  eta'  ovvero  per  decesso"  sono
sostituite  dalle  parole "per raggiunti limiti di eta' o di servizio
ovvero per decesso".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 24 agosto 1988
                                       Il vice presidente: VALENZIANO