la seguente legge: Articolo unico 1. Nell'art. 45 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 le parole "per raggiunti limiti di eta' ovvero per decesso" sono sostituite dalle parole "per raggiunti limiti di eta' o di servizio ovvero per decesso". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 24 agosto 1988 Il vice presidente: VALENZIANO