(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 20 settembrre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione fino a 3.000 abitanti il cui volume di affari, dichiarato ai fini della imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente non abbia superato L. 100.000.000, e' concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 28, un contributo annuo lordo per disagiato servizio di L. 5.000.000. Qualora il volume di affari superi il limite di cui al comma precedente il contributo ivi previsto e' diminuito di L. 50.000 per ogni milione antecedente la quota di lire 100.000.000.