(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24
                       del 20 settembrre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Ai  titolari,  direttori  responsabili  e  gestori  provvisori  di
farmacie rurali ubicate in localita' con  popolazione  fino  a  3.000
abitanti  il  cui  volume di affari, dichiarato ai fini della imposta
sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente non abbia  superato
L. 100.000.000, e' concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui alla
legge regionale 14 agosto 1981, n. 28, un contributo annuo lordo  per
disagiato servizio di L. 5.000.000.
    Qualora  il  volume  di  affari  superi il limite di cui al comma
precedente il contributo ivi previsto e' diminuito di L.  50.000  per
ogni milione antecedente la quota di lire 100.000.000.