la seguente legge: Art. 1. Ai componenti il Comitato degli esperti, costituito in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, spetta una indennita' di L. 40.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato, a decorrere dalla data di inizio dell'attivita'. Ai componenti che non risiedano nei comuni ove ha sede il comitato di cui fanno parte spetta il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto e' eseguito con mezzi pubblici, o il rimborso chilometrico, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di 1/5 del prezzo fissato dal Ministero per l'industria e il commercio per 1 litro di benzina super, per percorsi effettuati con mezzi propri computando le distanze secondo la normativa vigente in materia del pubblico impiego. Art.2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1986, 1987 e 1988, in presunte L. 80.000.000, si provvede con l'apposito stanziamento iscritto nel cap. 011425 del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. Per gli esercizi futuri si provvedera' con gli stanziamenti che saranno iscritti nel corrispondente capitolo di spesa dei relativi bilanci annuali.