la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Ai   componenti   il   Comitato   degli   esperti,  costituito  in
applicazione dell'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60,
spetta  una  indennita'  di  L. 40.000 per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute del Comitato, a decorrere  dalla  data  di
inizio dell'attivita'.
   Ai componenti che non risiedano nei comuni ove ha sede il comitato
di cui fanno parte spetta il rimborso delle spese di viaggio,  se  il
trasporto e' eseguito con mezzi pubblici, o il rimborso chilometrico,
al lordo delle ritenute di legge, nella  misura  di  1/5  del  prezzo
fissato  dal  Ministero per l'industria e il commercio per 1 litro di
benzina super, per percorsi effettuati con mezzi propri computando le
distanze  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  del  pubblico
impiego.
 
                                Art.2.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato per gli anni 1986, 1987 e 1988, in presunte  L.  80.000.000,
si  provvede con l'apposito stanziamento iscritto nel cap. 011425 del
bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
   Per  gli  esercizi  futuri si provvedera' con gli stanziamenti che
saranno iscritti nel corrispondente capitolo di  spesa  dei  relativi
bilanci annuali.