la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Ai  fini  della  copertura  delle  spese  sostenute  e  non ancora
liquidate dal disciolto comitato per gli interventi  a  favore  delle
popolazioni  della  Campania e della Basilicata colpite dal terremoto
del novembre  1980,  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di  lire  120
milioni.
   Le  somme  eventualmente eccedenti le liquidazioni dovranno essere
versate al conto dell'entrata della Regione.