la seguente legge: Art. 1. Ai fini della copertura delle spese sostenute e non ancora liquidate dal disciolto comitato per gli interventi a favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del novembre 1980, e' autorizzato lo stanziamento di lire 120 milioni. Le somme eventualmente eccedenti le liquidazioni dovranno essere versate al conto dell'entrata della Regione.