(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
                 Abruzzo n. 26 del 28 settembre 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'obbligo del versamento alla tesoreria della Regione dei compensi
o gettoni dovuti al personale regionale in  relazione  a  prestazioni
rese alla Regione stessa o ad altri Enti, nei casi previsti dal primo
comma dell'art. 47 della legge regionale  3  dicembre  1979,  n.  60,
nonche'  dall'art.  37  della  legge regionale 18 maggio 1984, n. 35,
opera  esclusivamente  quando  le  prestazioni  vengono  svolte   dal
dipendente  in  rappresentanza  dell'amministrazione  regionale o per
l'espletamento di attivita' correlate  alle  funzioni  attribuite  al
servizio  o alla struttura organizzativa decentrata cui e' assegnato.
   Negli  altri  casi  il dipendente regionale ha diritto ai compensi
e/o  indennita'  eventualmente  previsti   per   l'incarico   svolto,
sempreche'  venga  assicurato  il pieno rispetto dei doveri d'ufficio
ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro.
   E'  consentito,  comunque,  di  assentarsi  dal  servizio entro il
limite massimo di dieci ore settimanali con obbligo di  recupero  nel
rispetto della disciplina vigente nella specifica materia.
   I  relativi oneri sono a carico degli Enti o delle amministrazioni
a favore delle quali vengono svolte le prestazioni del dipendente.