IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' Con la presente legge sono disciplinate, ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro n. 443 dell'8 agosto 1985: composizione e funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato; elezioni; tenuta Albo delle imprese artigiane; sanzioni amministrative.