IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   Con  la  presente  legge  sono  disciplinate,  ai  sensi di quanto
disposto dalla legge quadro n. 443 dell'8 agosto 1985:
    composizione  e  funzionamento  delle  commissioni  provinciali e
regionali per l'artigianato;
    elezioni;
    tenuta Albo delle imprese artigiane;
    sanzioni amministrative.