IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   La  Regione  al  fine  di  garantire  l'equilibrato sviluppo delle
attivita' turistiche e  di  quelle  connesse  sul  territorio  ed  in
applicazione dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977 n. 616 e della legge 17 maggio 1983 n. 9217,  provvede
con  la  presente  legge  al  riassetto dell'organizzazione turistica
regionale secondo i principi fondamentali, sanciti dalla Costituzione
e dallo Statuto regionale in materia di decentramento amministrativo.