IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche e di quelle connesse sul territorio ed in applicazione dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e della legge 17 maggio 1983 n. 9217, provvede con la presente legge al riassetto dell'organizzazione turistica regionale secondo i principi fondamentali, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale in materia di decentramento amministrativo.