la seguente legge: Art. 1. Il compenso al commissario, al commissario aggiunto, nominato ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e agli assessori addetti al commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste, spettante ai predetti magistrati per l'espletamento delle funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene fissato per ciascun giorno feriale in: L. 12.000 per il commissario; L. 8.000 per il commissario aggiunto e rispettivamente L. 6.000 per l'assessore.