la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  compenso  al commissario, al commissario aggiunto, nominato ai
sensi dell'art. 1 della  legge  10  luglio  1930,  n.  1078,  e  agli
assessori  addetti  al  commissariato  regionale  per la liquidazione
degli  usi  civici  con  sede  in  Trieste,  spettante  ai   predetti
magistrati per l'espletamento delle funzioni amministrative regionali
come delimitate dagli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n.
1766,  viene  fissato per ciascun giorno feriale in: L. 12.000 per il
commissario; L. 8.000 per il commissario aggiunto  e  rispettivamente
L. 6.000 per l'assessore.