(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 127 del 9 novembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Funzioni di polizia locale 1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione attraverso appositi servizi.