(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 127
                         del 9 novembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Funzioni di polizia locale
 
   1.  I  comuni,  le  province e gli altri enti locali esercitano le
funzioni di polizia locale nelle materie loro attribuite  o  delegate
dallo Stato o dalla Regione attraverso appositi servizi.