la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Marche,  nell'ambito  delle finalita' fissate dal
proprio statuto  in  ordine  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo  economico  e  di progresso sociale, in collaborazione con i
competenti organi dello Stato ed anche in coordinamento con le  altre
regioni,   promuove   iniziative   e   interventi   per  favorire  il
reinserimento  dei  lavoratori  marchigiani  emigrati  e  delle  loro
famiglie  nel  tessuto ecomomico e sociale della regione, attua forme
di solidarieta' volte a conservare e tutelare fra gli  emigrati  e  i
loro  discendenti  il  valore  dell'identita' della terra d'origine e
rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche.
   2.  La Regione promuove, inoltre, ai sensi della legge 30 dicembre
1986, n.  943,  iniziative  dirette  alla  rimozione  degli  ostacoli
all'inserimento  dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie
e al superamento delle difficolta' specifiche inerenti le  condizioni
di   svantaggio   sociale   degli  stessi,  favorisce  iniziative  di
promozione culturale tese al mantenimento  dell'identita'  culturale,
promuove  forme  di  partecipazione,  di solidarieta' e di tutela dei
lavoratori immigrati e delle loro famiglie.