la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Marche, nell'ambito delle finalita' fissate dal proprio statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in collaborazione con i competenti organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre regioni, promuove iniziative e interventi per favorire il reinserimento dei lavoratori marchigiani emigrati e delle loro famiglie nel tessuto ecomomico e sociale della regione, attua forme di solidarieta' volte a conservare e tutelare fra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'identita' della terra d'origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche. 2. La Regione promuove, inoltre, ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, iniziative dirette alla rimozione degli ostacoli all'inserimento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e al superamento delle difficolta' specifiche inerenti le condizioni di svantaggio sociale degli stessi, favorisce iniziative di promozione culturale tese al mantenimento dell'identita' culturale, promuove forme di partecipazione, di solidarieta' e di tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.