la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Finanziamento regionale in conto capitale soggetti attuatori,
                         delega alle province
 
   1.  La  Regione  concorre  al  finanziamento  degli  interventi di
valorizzazione e recupero  ambientale  di  cui  alla  presente  legge
delegando alle province le relative funzioni amministrative.
   2.  I  progetti  relativi  agli  interventi di cui al comma 1 sono
realizzati dai comuni singoli o associati, dalle comunita' montane  e
da altri soggetti pubblici e privati.
   3.  L'ammontare dei contributi in conto capitale concessi non puo'
superare il 50% del costo complessivo del progetto. La percentuale di
cui  sopra  e'  elevata  al  70% nel caso di interventi ricadenti nei
territori delle comunita' montane.