la seguente legge: Art. 1. Finanziamento regionale in conto capitale soggetti attuatori, delega alle province 1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di valorizzazione e recupero ambientale di cui alla presente legge delegando alle province le relative funzioni amministrative. 2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni singoli o associati, dalle comunita' montane e da altri soggetti pubblici e privati. 3. L'ammontare dei contributi in conto capitale concessi non puo' superare il 50% del costo complessivo del progetto. La percentuale di cui sopra e' elevata al 70% nel caso di interventi ricadenti nei territori delle comunita' montane.