la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge e validita' dell'accordo 1. Le disposizioni della presente legge costituiuscono, a norma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 concernente "Legge-quadro sul pubblico impiego", cosi' modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, attuazione dell'accordo nazionale di lavoro per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987 per tutto il personale dipendente dalla Regione, nonche' per il personale dipendente delle aziende e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono, se non diversamente indicato negli articoli che seguono, dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. 3. Le disposizioni della presente legge, nonche' le altre disposizioni vigenti sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali si applicano: a) al personale della Regione facente parte del ruolo unico, ivi compreso quello dell'Ente di sviluppo per le Marche; b) al personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario; c) al personale delle Aziende di promozione turistica; d) al personale degli Istituti autonomi case popolari; e) al personale del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino. 4. Con apposita legge regionale le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali sono estese al personale dei consorzi di bonifica, dell'Ente autonomo della calzatura marchigiana di Civitanova Marche e dell'Ente autonomo Fiera di Ancona.