la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Finalita' della legge e validita' dell'accordo
 
   1.  Le  disposizioni  della presente legge costituiuscono, a norma
dell'art.  10  della  legge  29  marzo  1983,   n.   93   concernente
"Legge-quadro  sul  pubblico impiego", cosi' modificato dalla legge 8
agosto 1985, n. 426, attuazione dell'accordo nazionale di lavoro  per
il  periodo  1  gennaio 1985-31 dicembre 1987 per tutto il personale
dipendente dalla Regione, nonche' per il personale  dipendente  delle
aziende e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge decorrono, se non  diversamente  indicato  negli  articoli  che
seguono,  dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1
gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
   3.   Le  disposizioni  della  presente  legge,  nonche'  le  altre
disposizioni vigenti  sul  trattamento  giuridico  ed  economico  dei
dipendenti regionali si applicano:
    a)  al personale della Regione facente parte del ruolo unico, ivi
compreso quello dell'Ente di sviluppo per le Marche;
    b)  al  personale degli Enti regionali per il diritto allo studio
universitario;
    c) al personale delle Aziende di promozione turistica;
    d) al personale degli Istituti autonomi case popolari;
    e)  al  personale  del Consorzio per la industrializzazione delle
valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.
   4.  Con  apposita  legge regionale le disposizioni sul trattamento
giuridico ed  economico  dei  dipendenti  regionali  sono  estese  al
personale   dei   consorzi  di  bonifica,  dell'Ente  autonomo  della
calzatura marchigiana di Civitanova Marche e dell'Ente autonomo Fiera
di Ancona.