(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 128 del 10 novembre 1988 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i ta' 1. La Regione, nell'ambito della programmazione generale, allo scopo di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della personalita' dei cittadini, con la presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 6 dello statuto regionale, detta norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale per l'organizzazione, la qualificazione e la gestione dei relativi interventi, coordinandoli con le attivita' ed i servizi sanitari, scolastici, culturali, nonche' sportivi e del tempo libero.