(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 128
                         del 10 novembre 1988
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i ta'
 
   1.  La  Regione,  nell'ambito  della programmazione generale, allo
scopo di concorrere alla realizzazione di  un  sistema  di  sicurezza
sociale   volto   a  garantire  il  pieno  e  libero  sviluppo  della
personalita' dei cittadini, con  la  presente  legge,  in  attuazione
dell'art.  117  della  Costituzione,  del  decreto  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  e  dell'art.  6  dello  statuto
regionale,  detta  norme per il riordino delle funzioni di assistenza
sociale per l'organizzazione, la qualificazione  e  la  gestione  dei
relativi  interventi,  coordinandoli  con  le  attivita' ed i servizi
sanitari, scolastici, culturali, nonche' sportivi e del tempo libero.