la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale  9  agosto  1982,  n.  7 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 4. Aziende, societa', gestioni, servizi speciali camerali 1.
Le camere,  secondo  le  attribuzioni  ad  esse  conferite,  possono,
mediante   deliberazione   di   esclusiva  competenza  del  consiglio
camerale:
    a)  istituire  ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali
nell'interesse  dell'economia  della  provincia  o  di  suoi  singoli
settori o di sue specifiche componenti produttive;
    b)  partecipare  a societa', aziende, gestioni o servizi speciali
istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti  e  organismi
che  perseguano finalita' di pubblico interesse, nonche' a consorzi e
associazioni  aventi  analoghe  finalita',  purche'  si   tratti   di
iniziative  e  attivita'  assunte  e  svolte  nel  generale interesse
dell'economia della provincia, a servizio degli operatori  e/o  degli
utenti.  All'atto  di determinare la partecipazione alle iniziative e
attivita' suddette, il Consiglio puo' stabilire criteri e limiti  nel
cui  ambito  la  Giunta  camerale  e'  autorizzata  a  sottoscrivere,
riferendone al Consiglio nella sua prima seduta successiva, eventuali
ulteriori aumenti di capitale e ad esercitare diritti di opzione.".