la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Aziende, societa', gestioni, servizi speciali camerali 1. Le camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del consiglio camerale: a) istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'economia della provincia o di suoi singoli settori o di sue specifiche componenti produttive; b) partecipare a societa', aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti e organismi che perseguano finalita' di pubblico interesse, nonche' a consorzi e associazioni aventi analoghe finalita', purche' si tratti di iniziative e attivita' assunte e svolte nel generale interesse dell'economia della provincia, a servizio degli operatori e/o degli utenti. All'atto di determinare la partecipazione alle iniziative e attivita' suddette, il Consiglio puo' stabilire criteri e limiti nel cui ambito la Giunta camerale e' autorizzata a sottoscrivere, riferendone al Consiglio nella sua prima seduta successiva, eventuali ulteriori aumenti di capitale e ad esercitare diritti di opzione.".