la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a
svolgere attivita' diretta alla promozione umana,  promuove,  con  la
presente  legge,  lo  sviluppo  della cooperazione sociale e detta le
norme seguenti in materia di cooperative di solidarieta' sociale,  di
cooperative  di produzione e lavoro integrate, nonche' di cooperative
di servizi sociali.