la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attivita' diretta alla promozione umana, promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia di cooperative di solidarieta' sociale, di cooperative di produzione e lavoro integrate, nonche' di cooperative di servizi sociali.