Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21; Visto il parere favorevole del comitato tecnico provinciale n. 96 del 1 dicembre 1987; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 877 del 22 febbraio 1988; Decreta: E' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Costruzione di palestre scolastiche interrate", secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 20 maggio 1988, n. 15 e' revocato. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 6 settembre 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1988 Registro n. 19, foglio 55 REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE INTERRATE Art. 1. Condizioni per la costruzione di palestre scolastiche interrate 1. E' consentita la costruzione di palestre scolastiche interrate qualora: a) non rimanessero a disposizione della scuola, ai sensi delle norme vigenti, sufficienti aree aperte, a seguito della costruzione di una palestra in superficie; b) la costruzione di una palestra in superficie causasse un danno funzionale all'esistente complesso scolastico; c) non fosse possibile realizzare una palestra in superficie entro la distanza dalla scuola massima consentita dalla normativa vigente.