Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige, il cui testo e' stato approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
   Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
   Visto l'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21;
   Visto  il parere favorevole del comitato tecnico provinciale n. 96
del 1 dicembre 1987;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 877 del 22
febbraio 1988;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge
provinciale  21  luglio  1977,  n.  21:  "Costruzione   di   palestre
scolastiche  interrate",  secondo  il  testo  allegato  che  fa parte
integrante del presente decreto.
   Il  decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del
20 maggio 1988, n. 15 e' revocato.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 6 settembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1988
Registro n. 19, foglio 55
 
              REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI PALESTRE
                        SCOLASTICHE INTERRATE
                               Art. 1.
   Condizioni per la costruzione di palestre scolastiche interrate
 
   1.  E' consentita la costruzione di palestre scolastiche interrate
qualora:
    a)  non  rimanessero  a disposizione della scuola, ai sensi delle
norme vigenti, sufficienti aree aperte, a seguito  della  costruzione
di una palestra in superficie;
    b) la costruzione di una palestra in superficie causasse un danno
funzionale all'esistente complesso scolastico;
    c)  non  fosse  possibile  realizzare  una palestra in superficie
entro la distanza dalla scuola  massima  consentita  dalla  normativa
vigente.