la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  quarto  comma dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 1988,
n. 15, e' abrogato.
   Il  secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1988,
n. 15, viene cosi' modificato:
   "La  regione  attivera'  un  apposito  laboratorio di assistenza e
sperimentazione per l'apicoltura, del quale si avvarranno  le  U.S.L.
per l'esercizio delle funzioni loro affdate dalla presente legge".
   L'art. 14 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15, e' abrogato.