la seguente legge: Art. 1. Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15, e' abrogato. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15, viene cosi' modificato: "La regione attivera' un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura, del quale si avvarranno le U.S.L. per l'esercizio delle funzioni loro affdate dalla presente legge". L'art. 14 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15, e' abrogato.