la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Istituzione della Ripartizione XI - Ispettorato
                  tecnico del lavoro e dell'ambiente
 
   1.  E'  istituita  la  ripartizione  XI,  denominata  "Ispettorato
tecnico del lavoro e dell'ambiente", per l'esercizio  delle  funzioni
attribuite   alla  provincia  in  materia  di  tutela  del  lavoro  e
dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, cifra 4,  della  legge
provinciale  2  gennaio 1981, n. 1 modificato dall'art. 9 della legge
provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, degli  articoli  1,  3  e  4,  VII
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980,
n. 197, e dell'art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1976, n.  18.
   2.  Sono  posti alle dipendenze funzionali della Ripartizione XI i
seguenti uffici provinciali:
    ufficio tutela dell'aria;
    ufficio tutela delle acque;
    ufficio tutela del suolo;
    laboratorio biologico provinciale;
    ufficio sicurezza del lavoro;
    ufficio tecnico della sicurezza;
    ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi;
    ufficio  contabilita' e affari amministrativi dell'ambiente e del
lavoro.