la seguente legge: Art. 1. Istituzione della Ripartizione XI - Ispettorato tecnico del lavoro e dell'ambiente 1. E' istituita la ripartizione XI, denominata "Ispettorato tecnico del lavoro e dell'ambiente", per l'esercizio delle funzioni attribuite alla provincia in materia di tutela del lavoro e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, cifra 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 modificato dall'art. 9 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, degli articoli 1, 3 e 4, VII comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dell'art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18. 2. Sono posti alle dipendenze funzionali della Ripartizione XI i seguenti uffici provinciali: ufficio tutela dell'aria; ufficio tutela delle acque; ufficio tutela del suolo; laboratorio biologico provinciale; ufficio sicurezza del lavoro; ufficio tecnico della sicurezza; ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi; ufficio contabilita' e affari amministrativi dell'ambiente e del lavoro.