la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e' sostituito dal seguente: 1. La Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali di seguito indicati: 1) Bolzano-citta'; 2) Bolzano-circondario, valli laterali e Val Gardena; 3) Oltradige e Bassa Atesina; 4) Bressanone, Valle Isarco e valli laterali; 5) Brunico, Val Pusteria, Val Badia ed altre valli laterali; 6) Merano, Burgraviato, Val Passiria, Val d'Ultimo e valli laterali; 7) Silandro, Val Venosta e valli laterali".