la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 30 giugno
1983, n. 20, e' sostituito dal seguente:
   1.  La  Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri
sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli
ambiti territoriali di seguito indicati:
    1) Bolzano-citta';
    2) Bolzano-circondario, valli laterali e Val Gardena;
    3) Oltradige e Bassa Atesina;
    4) Bressanone, Valle Isarco e valli laterali;
    5) Brunico, Val Pusteria, Val Badia ed altre valli laterali;
    6)  Merano,  Burgraviato,  Val  Passiria,  Val  d'Ultimo  e valli
laterali;
    7) Silandro, Val Venosta e valli laterali".