la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto
1972, n. 15, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
   "1.  La  disponibilita'  degli  alloggi  da  assegnare in tutto il
territorio della provincia, ai sensi dell'art. 41 e dei fondi di  cui
alle lettere E1), E2), E3), F), I) e K) del primo comma dell'articolo
2, deve essere ripartita annualmente fra i richiedenti dei tre gruppi
linguistici   in   proporzione  alla  media  ponderata  tra  la  loro
consistenza  quale  risulta  dall'ultimo  censimento  generale  della
popolazione  ed  il  fabbisogno  di  ciascun gruppo. Il fabbisogno di
ciascun gruppo viene accertato annualmente per la meta'  in  base  al
numero   delle   abitazioni  sovraffollate,  degradate  ed  improprie
risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, escluse
quelle  dell'agricoltura, e per l'altra meta' in base al numero delle
domande  presentate  nel   decennio   precedente   per   agevolazioni
provinciali per l'acquisto, la costruzione ed il recupero del proprio
alloggio con un punteggio  non  inferiore  a  20  punti  e  a  quelle
presentate per l'assegnazione di alloggi in locazione dell'Istituto o
per  il  sussidio  casa  di  cui  alla  lettera  K)  del  comma   uno
dell'articolo  2  con  un  punteggio  non  inferiore  a 25 punti. Nel
calcolo  del  punteggio  non  si  tiene  conto  ai  soli  fini  della
proporzionale  combinata  di  cui  sopra  delle  condizioni abitative
considerate  nel   censimento.   Non   sono   soggette   al   riparto
proporzionale  fra  i  gruppi  linguistici  gli  alloggi  assegnati a
famiglie senza  tetto  ed  equiparate  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo  1  e  dell'articolo  1- bis della legge provinciale 23
maggio 1977, n. 13, nonche' dell'art. 1 della  legge  provinciale  12
giugno 1979, n. 5".