la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "1. La disponibilita' degli alloggi da assegnare in tutto il territorio della provincia, ai sensi dell'art. 41 e dei fondi di cui alle lettere E1), E2), E3), F), I) e K) del primo comma dell'articolo 2, deve essere ripartita annualmente fra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione ed il fabbisogno di ciascun gruppo. Il fabbisogno di ciascun gruppo viene accertato annualmente per la meta' in base al numero delle abitazioni sovraffollate, degradate ed improprie risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, escluse quelle dell'agricoltura, e per l'altra meta' in base al numero delle domande presentate nel decennio precedente per agevolazioni provinciali per l'acquisto, la costruzione ed il recupero del proprio alloggio con un punteggio non inferiore a 20 punti e a quelle presentate per l'assegnazione di alloggi in locazione dell'Istituto o per il sussidio casa di cui alla lettera K) del comma uno dell'articolo 2 con un punteggio non inferiore a 25 punti. Nel calcolo del punteggio non si tiene conto ai soli fini della proporzionale combinata di cui sopra delle condizioni abitative considerate nel censimento. Non sono soggette al riparto proporzionale fra i gruppi linguistici gli alloggi assegnati a famiglie senza tetto ed equiparate ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 1- bis della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, nonche' dell'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5".