la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  settimo  comma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio
1987, n. 34 e' sostituito dal seguente:
   "7.  La Consulta e' convocata dal presidente almeno una volta ogni
quattro mesi, oltreche' ogni  volta  che  il  presidente  lo  ritenga
opportuno,   o   ne   riceva   richiesta,  con  relativa  indicazione
dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti".
   2.  All'art.  2  della  legge  regionale  10 luglio 1987, n. 34 e'
aggiunto il seguente comma:
   "9.  La Consulta puo' articolare i propri lavori con l'istituzione
di un comitato esecutivo e di  gruppi  di  lavoro,  alle  cui  sedute
possono partecipare esperti esterni".