la seguente legge: Art. 1. 1. Il settimo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 e' sostituito dal seguente: "7. La Consulta e' convocata dal presidente almeno una volta ogni quattro mesi, oltreche' ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti". 2. All'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 e' aggiunto il seguente comma: "9. La Consulta puo' articolare i propri lavori con l'istituzione di un comitato esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono partecipare esperti esterni".