la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. A modifica di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale
3 luglio 1984, n. 29, e' autorizzata una integrazione del  contributo
regionale   a   favore   dei   singoli   mutuatari  da  corrispondere
dall'Istituto mutuante in  40  rate  mensili  a  decorrere  dal  mese
successivo  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  fino  al
completo esaurimento dell'imporo messo  a  disposizione  dell'art.  9
della  citata  legge  regionale  3 luglio 1984, n. 29, e quindi senza
alcun ulteriore aggravio per il bilancio regionale.