la seguente legge: Art. 1. 1. A modifica di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 29, e' autorizzata una integrazione del contributo regionale a favore dei singoli mutuatari da corrispondere dall'Istituto mutuante in 40 rate mensili a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge fino al completo esaurimento dell'imporo messo a disposizione dell'art. 9 della citata legge regionale 3 luglio 1984, n. 29, e quindi senza alcun ulteriore aggravio per il bilancio regionale.