la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1. All'art. 8, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986,
n. 50, dopo le parole "compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con
l'inclusione   dei   canali   Taglio   Inferiore   (Mirano-Marano)  e
Draganziolo" si aggiungano le seguenti: "con esclusione  delle  acque
del fiume Livenza che vanno comprese tra quelle della zona B".
   2. All'art. 12, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1986,
n. 50, dopo le parole "storione cm 100" e prima di "anguilla  cm  30"
aggiungere "storione naccari cm 80".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 15 novembre 1988
 
                               BERNINI