la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  1,  comma  primo,  della legge regionale 7 settembre
1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole "nonche' del  disposto
di  cui  al  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441".
   2.  All'art.  1,  comma  terzo,  della legge regionale 7 settembre
1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole "nonche' dall'art. 10-
bis  del  decreto-legge  31  agosto 1987, n. 361, come aggiunto dalla
legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441".