la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole "nonche' del disposto di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441". 2. All'art. 1, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole "nonche' dall'art. 10- bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441".