la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E'  istituito  presso l'Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (I.R.C.A.C.)  un  fondo  di  rotazione  di  lire  80.000
milioni  a  gestione  separata  destinato  alle finalita' di cui agli
articoli 10 e 13 della legge regionale  18  agosto  1978,  n.  37,  e
all'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
   2. Tutte le sopravvenienze attive ineranti alla gestione del fondo
ne costituiscono incremento.