la seguente legge: Art. 1. 1. E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione di lire 80.000 milioni a gestione separata destinato alle finalita' di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e all'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125. 2. Tutte le sopravvenienze attive ineranti alla gestione del fondo ne costituiscono incremento.