la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Individuazione dei beneficiari delle provvidenze a favore degli
   emigrati  previste  dalla  legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e
   successive modifiche.
   1.  All'art.  1  della  legge  regionale  4  giugno  1980,  n. 55,
modificato con l'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1984,  n.  38,
e' aggiunto il seguente comma:
   "Agli  effetti  della  presente  legge sono considerati emigrati i
cittadini italiani residenti da almeno due  anni  in  un  comune  del
territorio  della  Regione  prima  della  emigrazione, che si rechino
all'estero o  nella  restante  parte  del  territorio  nazionale  per
esercitare  stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attivita'
lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa  a
un   rapporto  di  impiego  presso  pubbliche  amministrazioni.  Sono
altresi' condiderati emigrati i familiari a carico dei soggetti sopra
indicati".