la seguente legge: Art. 1. Individuazione dei beneficiari delle provvidenze a favore degli emigrati previste dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche. 1. All'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, e' aggiunto il seguente comma: "Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini italiani residenti da almeno due anni in un comune del territorio della Regione prima della emigrazione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attivita' lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa a un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono altresi' condiderati emigrati i familiari a carico dei soggetti sopra indicati".