la seguente legge: Art. 1. 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere ai lavoratrori licenziati, gia' dipendenti da ditte commerciali o da cooperative esercenti l'intero ciclo delle attivita' di raccolta, lavorazione e commercializzazione degli agrumi o gia' dipendenti da ditte commerciali o da cooperative esercenti l'attivita' di lavorazione e commercializzazione degli agrumi, una indennita' straordinaria giornaliera di lire diecimila per un massimo di centottanta giorni, al netto dell'eventuale sussidio ordinario di disoccupazione corrisposto per lanno 1988 ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160. 2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma primo coloro i quali percepiscono trattamenti speciali di disoccupazione previsti dalla legislazione vigente. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 11.000 milioni.