la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato  a  concedere
ai  lavoratrori licenziati, gia' dipendenti da ditte commerciali o da
cooperative esercenti l'intero ciclo  delle  attivita'  di  raccolta,
lavorazione  e  commercializzazione degli agrumi o gia' dipendenti da
ditte  commerciali  o  da  cooperative   esercenti   l'attivita'   di
lavorazione   e  commercializzazione  degli  agrumi,  una  indennita'
straordinaria  giornaliera  di  lire  diecimila  per  un  massimo  di
centottanta  giorni,  al  netto  dell'eventuale sussidio ordinario di
disoccupazione corrisposto per lanno 1988 ai sensi  dell'art.  7  del
decreto  legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio
1988, n. 160.
   2.  Sono esclusi dai benefici di cui al comma primo coloro i quali
percepiscono trattamenti speciali di  disoccupazione  previsti  dalla
legislazione vigente.
   3.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, a
carico dell'esercizio finanziario  1988,  la  spesa  di  lire  11.000
milioni.