la seguente legge: Art. 1. 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere ai lavoratori assunti a tempo determinato e licenziati dalla S.I.T.A.S. S.p.a. di Sciacca nel corso del 1987 una indennita' straordinaria mensile pari all'ottanta per cento dell'ultima retribuzione mensile percepita, per i periodi di effettiva disoccupazione compresi fra il 1 aprile ed il 30 settembre 1988.