la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato  a  concedere
ai   lavoratori  assunti  a  tempo  determinato  e  licenziati  dalla
S.I.T.A.S. S.p.a. di  Sciacca  nel  corso  del  1987  una  indennita'
straordinaria   mensile   pari   all'ottanta  per  cento  dell'ultima
retribuzione  mensile  percepita,  per   i   periodi   di   effettiva
disoccupazione compresi fra il 1 aprile ed il 30 settembre 1988.